AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Archiviati
Con il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (G.U. 5 aprile 2013, n. 80) tutte le pubbliche amministrazioni dal 20 aprile 2013 devono rendere ancora più trasparente la loro attività; la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffusedi controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In questa sezione è possibile trovare i link a tutte le attività per le quali l'istituto Riccati-Luzzatti deve dare tempestiva pubblicazione attraverso il costante aggiornamento del suo sito e la regolare archiviazione delle informazioni per ottemperare alle sopra citate disposizioni normative.
Il PTPC delle istituzioni scolastiche adottato dal Direttore Generale dell'USR del Veneto è pubblicato sul sito dello stesso USR.
Bandi di gara e contratti
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- Avvisi sistema di qualificazione
- Concessioni e partenariato pubblico privato
- Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
- Affidamenti in house
- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
- Progetti di investimento pubblico
Dlgs 33/2013 - Articolo 37, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.