AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Accesso civico
Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico: Prof. Guido Zoncu
recapito telefonico: +39 04321276411
Email: udic843002@istruzione.it
Pec: udic843002@pec.istruzione.it
ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO
La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Dirigente Scolastico Prof. Zoncu Guido.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il modulo raggiungibile al seguente link:
https://nuvola.madisoft.it/accesso-civico/UDIC843002/form/richiedi
IL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette all’ufficio competente per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente Scolastico, entro trenta giorni, pubblica nel sito dell’Istituto il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
RITARDO O MANCATA RISPOSTA
Nei casi di inerzia, ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo Dirigente dell'Ufficio Ambito territoriale di Udine, http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/ufficio-territoriale-di-udine/
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013)
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il form raggiungibile al seguente link https://nuvola.madisoft.it/accesso-civico/UDIC843002/form/richiedi
L’Ufficio di segreteria raccoglie ed organizza tutte le domande di accesso generalizzato che pervengono all’Istituto, le assegna ai singoli Uffici che detengono i dati e le informazioni per l’istruttoria e trasmette le risposte ai richiedenti.
In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l’istante può presentare domanda di riesame al Dirigente Scolastico, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
recapito telefonico: +39 04321276411
Email: udic843002@istruzione.it
Pec: udic843002@pec.istruzione.it
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Registro degli accessi ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013
I semestre 2023
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Data di |
Oggetto della richiesta |
Presenza di |
Data |
Esito della richiesta |
Riesame |
1 |
7 giugno 2023 |
Richiesta documentazione su Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs. 33/2013 - Richiesta informazioni per lo sviluppo dell'applicazione "Punteggi scuole". 1. Elenco dettagliato dei posti vacanti per personale ATA e docenti, comprensivo di: 2. Statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che |
NO |
4 luglio 2023 |
Diniego |
No |
II semestre 2022
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Data di |
Oggetto della richiesta |
Presenza di |
Data |
Esito della richiesta |
Riesame |
1 |
19 settembre 2022 |
Richiesta documentazione su contratti relativi a servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oltre ad altra documentazione relativa |
NO |
18 ottobre 2022 |
Diniego |
NO |