AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Archiviati
Monitoraggio tempi procedimentali
Dlgs 33/2013 - Articolo 24, comma 2 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa 2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 214/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.
- Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall’ art. 24 del decreto legislativo n.33/2013): il limite di legge è sempre stato rispettato.
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:
dottor Giorgio Corà Ufficio VIII, Ambito territoriale di Vicenza indirizzo di posta elettronica: referenteanticorruzionevicenza@istruzioneveneto.it
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:
- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.