Nuvola
I.C. FALCONE E BORSELLINO - APIC82100R

OIV

Organismo Indipendente di Valutazione

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica. L’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. Formula proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.
L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Ministero dell’istruzione.
Supporta, inoltre, l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione.
Promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.

 

Si precisa che le istituzioni scolastiche non hanno nessun OIV interno, ma con la nuova normativa viene individuato un soggetto responsabile che assolve gli adempimenti di controllo previsti, indicandolo nel revisore dei conti.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 562, L. 179/2022 (la legge di bilancio 2023), spetta ai revisori dei conti l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per le scuole.

Il passaggio è ribadito dalla pagina 4 della delibera ANAC 203/2023.