AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Archiviati
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni di Livello 1 e Livello 2 all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013).
Le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella Pubblica Istruzione e, di conseguenza, rimangono vuote.
Responsabile della trasparenza
Il responsabile è sempre il Dirigente Scolastico.
Note privacy
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy); nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato (ad esempio la Dirigenza dell'istituto) per la loro ripubblicazione.
Bandi di gara e contratti
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- Concessioni e partenariato pubblico privato
- Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
- Progetti di investimento pubblico
Dlgs 33/2013 - Articolo 37, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
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