Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
L’art. 31 del D. Lgs 33/2013 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi
indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati
personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa
e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di
esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”
Attestazioni OIV o struttura analoga