AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Certificazione e decertificazione nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni e tra le amministrazioni pubbliche
Dall'1 gennaio 2012, in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 15, comma 1 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel Testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
- le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide ed efficaci solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati;
- le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini le certificazioni sopra indicate; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno riportare la seguente frase. “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. I certificati privi di tale frase sono nulli e la mancata apposizione di tale dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio;
- nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i privati devono ricorrere alla autocertificazione, che le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare;
- in presenza di una richiesta di controllo di veridicità di tali autocertificati, la pubblica amministrazione, che riceve la richiesta, dovrà rispondere alla stessa entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.
Al fine di dare attuazione all'art. 15 della L. 183/2011, il CPIA 2 Bologna "Eduard C. Lindeman" ha individuato quale Servizio Responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati l'Ufficio protocollo e Affari Generali.
RECAPITI:
Il CPIA 2 Bologna "Eduard C. Lindeman" al fine definisce la Posta Elettronica Certificata quale strumento prioritario per la ricezione delle richieste di certificazioni e/o di verifica delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive. Pertanto, tutte le Pubbliche Amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi sono invitati ad inoltrare le richieste, contenenti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati necessari scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: bomm36300d@pec.istruzione.it
Le richieste possono essere altresì:
- presentate a mano all'Ufficio Protocollo e Affari Generali in Viale Vicini 19 - Bologna nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- spedite via posta al seguente indirizzo: CPIA 2 Bologna "Eduard C. Lindeman", Viale Vicini 19 - 40122 - Bologna;
Recapito telefonico: 051 2170000
Le richieste di dati effettuate da Gestori di pubblici Servizi e da PPAA dovranno rispettare alcuni requisiti minimi ed in particolare:
- dovranno essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munita di timbro e firma;
- dovranno riportare il nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza della persona oggetto di verifica dei dati.
Normativa