Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDA COSTA - FEIC810004

Patrimonio immobiliare

D.Lgs. 33/2013 - Articolo 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Questa Istituzione scolastica non detiene immobili a titolo di proprietà.

 

Pagina non compilata: l'istituzione scolastica non può possedere i beni immobili di cui all'Art. 30 del Decreto Legislativo 33/2013.