ISTITUTO COMPRENSIVO "DON GIOVANNI MINZONI" - FEIC823006

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

 

La mancata o incompleta comunicazione dei dati previsti dagli obblighi di Amministrazione Trasparente comporta sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. [1, 2]
L'apparato sanzionatorio è regolato dall'articolo 47 del D.Lgs. 33/2013 e si applica in due casi principali: [1, 2, 3]
  • Mancata comunicazione patrimoniale: Riguarda i dati sulla situazione patrimoniale complessiva, le titolarità di imprese e le partecipazioni azionarie dei titolari di incarichi politici e dirigenziali (art. 14).
  • Enti e società partecipate: Riguarda l'omessa pubblicazione dei dati relativi agli enti controllati o alle società partecipate (art. 22). [1, 2, 3, 4, 5]
Ulteriori conseguenze:
  1. Pubblicazione dell'atto: Il provvedimento sanzionatorio viene pubblicato obbligatoriamente sul sito web dell'amministrazione o dell'organismo interessato.
  2. Procedimento: La competenza per l'irrogazione della sanzione spetta all'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) dell'ente o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seconda della qualifica del responsabile. [1]
Per verificare i dettagli applicativi, le delibere specifiche e i bandi di conformità, è possibile consultare la pagina ufficiale dedicata all' ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

 

La scuola non è stata oggetto di provvedimenti per mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

 

Obbligo non previsto per le istituzioni scolastiche come previsto e stabilito dalla DELIBERA ANAC N. 430/2016.

Aggiornato il 22/05/2026