Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Articolo 29, comma 2 d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).
Con successivi decreti sarà definito il piano degli indicatori degli enti strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale.
In attesa dell’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del decreto attuativo di definizione del piano degli indicatori per gli enti strumentali degli enti territoriali che adottano la contabilità economico – patrimoniale, non è quindi prevista alcuna pubblicazione.
Vedi indicazioni sul sito del MEF