ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Atti di concessione

Articolo 26, comma 2 e art. 27 comma 1 d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)
Per ciascun atto dovrà essere pubblicato:
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
2) importo del vantaggio economico corrisposto
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
6) link al progetto selezionato
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Articolo 27 comma 2 d.lgs. n. 33/2013 - Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici e dei relativi beneficiari non deve avvenire se il beneficio ha un valore economico inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.  )
Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 

L'istituzione scolastica dichiara che nel corso degli anni solari 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari né attribuito vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche o enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nei confronti del medesimo beneficiario. Non sussistono pertanto gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.

In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. In aggiunta, l’art. 26, c. 4, del medesimo decreto chiarisce che non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”… Si ritiene, proprio per la natura di questi "aiuti" (ad esempio iniziative di sostegno alle famiglie degli alunni che si trovano in difficoltà economica per consentire la partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre attività scolastiche), che il rispetto della privacy debba prevalere sull'obbligo di trasparenza.