Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 - Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati
La violazione degli obblighi di pubblicazione di alcune informazioni e dati previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione delle informazioni e dei dati e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (art. 47, d.lgs 14 marzo 2013, n. 33).
L'Istituto non è stato oggetto di provvedimenti per mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.