Organi di indirizzo politico-amministrativo
ORGANI COLLEGIALI
“Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.”
“Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.”
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma. La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all’approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.
Consiglio di Istituto
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della scuola. Le attribuzioni del Consiglio sono stabilite per legge.
COMPITI: elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti. Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal D.I. n. 44 dell'1°febbraio 2001 ha il compito di proporre al Consiglio d’Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, nonché i risultati della ;gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art 14 del D.Lgs 33/2013
- Atto di nomina o di proclamazione
- La durata del mandato elettivo del Consiglio d'Istituto e di tre anni.
- Le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio e per i tre anni successivi.
- La partecipazione al Consiglio d'Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione.
- Non è prevista la presentazione di nessun Curriculum Vitae per essere eleggibili nè da parte della componente docenti, nè per i genitori degli alunni, che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.