Oneri informativi per cittadini e imprese
Articolo 34, comma 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013 - L’Art. 34 del d.lgs. 33/2013 prevede, per le amministrazioni, l’obbligo di pubblicare i regolamenti ministeriali o interministeriali, e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio dei poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici, che recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti.
- Non sono presenti nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini ed imprese con le relative scadenze, in quanto l’Art. 34 del D.L.vo 33/2013 concerne le amministrazioni centrali dello stato.