ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMAGGIORE - PCIC805006

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Accesso civico

L’accesso civico, introdotto dall’Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza, che è il Dirigente Scolastico.
 
Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico
Recapito telefonico: +39 0523 836569
PEOPCIC805006@istruzione.it
PECPCIC805006@pec.istruzione.it (indirizzo unico dell'istituto)
 
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
L’Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (“Decreto Trasparenza”), intitolato "Accesso civico a dati e documenti", contiene le disposizioni qui sintetizzate (articoli e commi, ove non diversamente indicato, si rifericono sempre a questo decreto):
  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
 

CHE COS'E' L'ACCESSO CIVICO

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
 
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla Legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso Decreto 33/2013 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
 

COME PRESENTARE L'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

  1. Scaricare l'apposito modulo: Istanza di Accesso civico;
  2. Compilarlo e scegliere per la consegna una delle seguenti alternative:
  • inviarlo in allegato, via mail, all’indirizzo PCIC805006@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando anche la scansione di un documento d’identità valido;
  • stamparlo e presentarlo di persona, in forma cartacea, agli uffici dell'Istituto Comprensivo di Cortemaggiore, in via XX Settembre, 40 - Cortemaggiore (PC), allegando la fotocopia di un documento d’identità valido.

Modulo accesso civico

 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO ATTIVABILE NEI CASI DI RITARDO O MANCATA RISPOSTA 

  • Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325). La richiesta di riesame può essere presentata alternativamente tramite:

    • a) posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna - Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna
    • b) posta elettronica ordinaria - peo all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,
    • c) posta elettronica certificata - pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.

si allega modello richiesta di riesame appello potere sostitutivo

  • Il Direttore Generale conclude il riesame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990).

STRUMENTI DI TUTELA 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

  • tentativo di conciliazione;
  • ricorso al giudice ordinario o al TAR.
11 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
Registro accesso agli atti aggiornato04-08-2025REGISTRO PROTOCOLLO
Concessione accesso agli atti alunno C.A. classe 2E scuola secondaria di 1° grado di Castelvetro P.no01-08-2025REGISTRO PROTOCOLLO
RSU 2025 - Istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. Legge 241/199010-06-2025REGISTRO PROTOCOLLO
Modulo per richiesta accesso agli atti23-05-2024REGISTRO PROTOCOLLO
Registro Accesso Civico Generalizzato - aggiornamento17-05-2024REGISTRO PROTOCOLLO
Registro Accesso Civico Generalizzato - Aggiornamento02-05-2024REGISTRO PROTOCOLLO
REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AGGIORNATO AL 26/02/202426-02-2024REGISTRO PROTOCOLLO
REGISTRO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Accesso agli atti) aggiornamento24-01-2024REGISTRO PROTOCOLLO
Pubblicazione Registro accesso civico generalizzato (accesso agli atti)19-01-2024REGISTRO PROTOCOLLO
Registro Accesso Civico Generalizzato02-08-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Accesso Civico01-02-2020REGISTRO PROTOCOLLO
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