AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni di Livello 1 e Livello 2 all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013); le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).
Responsabile della trasparenza
Il responsabile è sempre il Dirigente Scolastico.
Note privacy
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy); nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato (ad esempio la Dirigenza dell'istituto) per la loro ripubblicazione.
Oneri informativi per cittadini e imprese
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.
Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
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