AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni di Livello 1 e Livello 2 all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013); le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).
Responsabile della trasparenza
Il responsabile è sempre il Dirigente Scolastico.
Note privacy
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy); nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato (ad esempio la Dirigenza dell'istituto) per la loro ripubblicazione.
Accesso civico
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni di Livello 1 e Livello 2 all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013); le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).
Responsabile della trasparenza
Note privacy
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy); nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato (ad esempio la Dirigenza dell'istituto) per la loro ripubblicazione.Accesso civico
PEO: PCIC80700T@istruzione.it
PEC: PCIC80700T@pec.istruzione.it (indirizzo unico dell'istituto)
Istanza di Accesso civico
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013.
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
Che cos'è l'Accesso civico
Come presentare l'Istanza di Accesso civico
- Scaricare l'apposito modulo: Istanza di Accesso civico - Istanza di accesso generalizzato oppure
- Utilizzare i moduli compilabili : a) Istanza di accesso agli atti - legge 241/1990 (per diritto soggettivo o interesse legittimo) - b) Istanza di Accesso Civico ai sensi dell'art 5 del d.lgs 33/2013 (Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione) - c) Richiesta di Accesso Civico ai documenti/dati/informazioni amministrativi (ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013)
- Compilarlo e scegliere per la consegna una delle seguenti alternative:
- inviarlo in allegato, via mail, all’indirizzo PCIC80700t@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando anche la scansione di un documento d’identità valido;
- stamparlo e presentarlo di persona, in forma cartacea, agli uffici dell'Istituto Comprensivo della Val Nure, in via F.Acerbi n.61 - 29028 Ponte dell'Olio (PC), allegando la fotocopia di un documento d’identità valido.
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
Strumenti di tutela
- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.
Regolamento accesso civico e generalizzato
- Istanza di Accesso agli Atti ai sensi della Legge 241/1990 (per diritto soggettivo o interesse legittimo)
- Istanza di Accesso Civico ai sensi dell'art 5 del d.lgs n. 33/2013 (Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione)
- Istanza di Accesso Civico ai sensi dell'art 5, comma 2 e ss. del D.lgs 33/2013 (generalità degli atti)