"IC Cardinale A. Casaroli" - PCIC81700C

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

 

Premessa

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell'azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.

I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

1) Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2) Accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

3) Accesso civico generalizzato disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come
modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

 

Regolamento Accesso Civico Generalizzato (c.d. FOIA Freedom of Information Act)

Consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in base a quanto previsto dall’5bis del suddetto decreto legislativo.
Come si esercita
L’istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta di accesso; non sono
pertanto ammesse richieste di accesso civico generiche. Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o informazioni tali da compromettere il buon
funzionamento dell’amministrazione, la stessa può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’’attività amministrativa.
La richiesta si può presentare all’ufficio che detiene i documenti.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e
limiti previsti dall’articolo 5, commi 5 e 6 del D. Lgs 33/2013.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis, recante “Esclusioni e limiti all’accesso civico” d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33., recante “Esclusioni e limiti all’accesso civico”.
La procedura non prevede costi ad eccezione di quelli effettivamente sostenuti dalla pubblica amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto materiale.

La richiesta può essere presentata, compilando on line l’apposito MODULO, disponibile al seguente link https://nuvola.madisoft.it/accesso-civico/PCIC81700C/form/richiedi e, a seguito della compilazione, cliccando sul banner "Invia" posto in calce al medesimo link

RESPONSABILI E INDIRIZZI
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (più propriamente, Responsabile della Trasparenza) dell’Istituzione Scolastica è il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Maria Cristina DRAGONI. Recapito telefonico: 0523/842788.
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: PEC: pcic81700C@pec.istruzione.it ; PEO: pcic81700C@istruzione.it .

Il titolare del potere sostitutivo, il quale agisce in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza, è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna Dott. Bruno Eupremio Di Palma Tel.: +39 051 3785601 e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.itstaffdirettoreer@istruzione.it 

Tutela dell’accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Normativa di Riferimento

D.Lgs. n. 33/2013

Aggiornato il 02/02/2026

5 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
Modulistica ricorso del richiedente al difensore civico - istanza di accesso civico generalizzato 04-02-2026 REGISTRO PROTOCOLLO
Modulistica ricorso del controinteressato al difensore civico - istanza di accesso civico generalizzato 04-02-2026 REGISTRO PROTOCOLLO
Modulistica richiesta di riesame del richiedente - istanza di accesso civico generalizzato 04-02-2026 REGISTRO PROTOCOLLO
Modulistica richiesta di riesame del controinteressato - istanza di accesso civico generalizzato 04-02-2026 REGISTRO PROTOCOLLO
Modulistica opposizione del controinteressato all'istanza di accesso civico generalizzato 04-02-2026 REGISTRO PROTOCOLLO
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