Nuvola
IIS NELSON MANDELA - REIS014004

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Atti di concessione

Dlgs 33/2013 - Articolo 26, comma 2 - Art. 27 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Contenuti

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati 

Atti relativi a vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Elenco dei soggetti beneficiari, in formato tabellare aperto, comprendente:

Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 

Importo del vantaggio economico corrisposto

 Norma o titolo a base dell’attribuzione

Ufficio e il Dirigente responsabile del procedimento 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario 

Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato