AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Archiviati
Beni immobili e gestione patrimonio
Art.30 d.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Con riferimento ai beni immobili e alla gestione del patrimonio immobiliare le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs. 33/2013, ferme restando le previsioni dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, sono tenute a pubblicare:
a) le informazioni identificative degli immobili posseduti;
b) le informazioni identificative degli immobili detenuti;
c) le informazioni sui canoni di locazione;
d) le informazioni sui canoni di affitto versati;
e) le informazioni sui canoni di affitto percepiti.
Nel caso in cui non siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza.
Il fine della pubblicazione di tali dati è quello di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.
Link a Normattiva: Art.30 d.lgs n. 33/2013
L’istituzione scolastica non possiede beni immobili. Gli edifici scolastici sono patrimonio del Comune di Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo e San Bellino.
L’istituzione scolastica non detiene immobili a titolo di proprietà o di locazione.