AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
«La pubblicazione degli importi di viaggi di servizio e missioni del Dirigente Scolastico rientra tra gli obblighi la cui applicazione è sospesa ai sensi dell'art. 1, co. 7, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, nelle more dell'adozione del regolamento governativo ivi previsto. L'obbligo di pubblicazione non è pertanto attualmente applicabile.»
«La pubblicazione delle cariche presso enti pubblici o privati e dei relativi compensi, prevista dall'art. 14, co.1, lett. d), del D.Lgs. 33/2013, è sospesa per i Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 1, co. 7, del D.L. 162/2019
(conv. L. 8/2020), nelle more dell'adozione del regolamento governativo ivi previsto.»
«Il Dirigente Scolastico non ricopre cariche presso enti pubblici o privati nel periodo di riferimento.»
«La pubblicazione degli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, prevista dall'art. 14, co. 1, lett.e), del D.Lgs. 33/2013, è sospesa per i Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 1, co. 7, del D.L. 162/2019 (conv.
L. 8/2020), nelle more dell'adozione del regolamento governativo ivi previsto.»
«La pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e reddituale del Dirigente Scolastico, originariamente prevista dall'art. 14, co. 1-bis, del D.Lgs. 33/2013, non è dovuta. La Corte Costituzionale, con sentenza n.
20 del 21 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui estendeva ai dirigenti pubblici gli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale.
L'obbligo non sussiste pertanto per i Dirigenti Scolastici né per i loro familiari.»
Articolo 15 , comma 1,2,5 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1 - Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 5 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Aggiornato il 30/03/2026