AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Archiviati
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 DEL D.L.vo 33/2003, LE INFORMAZIONI E GLI ATTI CONTENUTI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, AL TERMINE DELLA DURATA DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 3 DEL MEDESIMO DECRETO, SONO PUBBLICATI NELLA SEZIONE DENOMINATA “ARCHIVIO”.
Atti di concessione
Dlgs 33/2013 - Articolo 26, comma 2 - Art. 27 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto la scuola non concede le sovvenzioni, i contributi, sussidi etc di cui all’Art. 26 del D.L.vo 33/2013.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto la scuola non concede le sovvenzioni, i contributi, sussidi etc di cui all’Art. 26 del D.L.vo 33/2013.