Nuvola
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Contratti

Art. 37 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

(( (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ))

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
    2.
    Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia, ai sensi dell’art. 225 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) le disposizioni in tema di trasparenza disciplinate nella Parte II dello stesso decreto rubricata “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”.

 I dati e le informazioni su affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici sono reperibili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)