AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- Corte dei conti
- Attestazioni OIV o struttura analoga
Dlgs 33/2013 - Articolo 31, comma 1 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Riferimenti normativi:
Art. 31, D.lgs. n. 33/2013
Art. 31 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
A tutt'oggi l'Istituto Comprensivo di Vedano Olona non ha avuto alcun rilievo da parte dei Revisori dei Conti.
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