AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Provvedimenti organi indirizzo politico
L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto e conseguentemente la Giunta esecutiva.
Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA. Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; viene presieduto da un genitore, mentre il segretario verbalizzante viene individuato di volta in volta.
La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.
- Atto di nomina o di proclamazione del Consiglio d’Istituto
- Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
- Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto.
COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2022-2025
Membro di diritto:
- Dirigente Scolastico Carli Tiziana
Membri eletti:
Presidente del Consiglio d'Istituto: Signora Laura Pizzi
Vice-Presidente del Consiglio d'Istituto : Signora Alice Novati
- per la componente docenti: Tenti Marta, Buffa Paola, Bernasconi Lorenza, Mattiuzzo Massimo, Mancuso Maria Laura, Scolaro Irene Maria, Antonelli Manuela ,Buemi Simona
- per la componente ATA: Accardo Emilia, Iorio Immacolata
- per la componente genitori: Pizzi Laura, Novati Alice, Marin Bruno, Coppone Gioistella , Corti Vittorio, Delle Donne Luana, Broggini Chiara
Delibere del Consiglio d'Istituto
Provvedimenti organi indirizzo politico
Riferimenti normativi:
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012Art. 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
Tutti i provvedimenti sono reperibili sull'Albo on-line