AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Consulenti e collaboratori
Art. 15
((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza))
((...))
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi)) di comunicazione di cui all'
articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
((...))
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
((...))
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi
di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Tipologie di incarichi retribuiti e non retribuiti:
a- Incarichi conferiti da una amministrazione pubblica a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche (dipendenti della PA);
b- Incarichi di consulenza e collaborazione conferiti esterni alla P.A (soggetti privati)
Obbligo di comunicazione delle informazioni al Dipartimento della funzione pubblica (anagrafe delle prestazioni) http://www.consulentipubblici.gov.it/
I Curricula Vitae, l'attestazione di insussistenza di conflitti di interesse disponibile su PerlaPA
Segue Tabella sintetica che riporta INCARICATO – OGGETTO – DURATA –COMPENSO esportabile in formato aperto-csv
Aggiornato il 18/01/2024
Data pubblicazione
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12/03/2018
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Oggetto
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CORSO DI TEATRO
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Incaricato
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ROBERTA VALLI
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Numero protocollo
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1581/A6 del 12/03/2018
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Data inizio incarico
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12/03/2018
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Data fine incarico
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21/12/2018
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Ruolo
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INCARICO PROFESSIONALE A SOGGETTO PRIVATO
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Compenso
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900.00 €
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Documenti