AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Dlgs 33/2013 - Articolo 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso come ritardo medio di pagamento ponderato, previsto dagli articoli 9 e 10 del D.P.C.M. del 22/09/2014. (Gli indicatori misurano i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture).
Art. 9. Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato:«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento,
comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta
equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di
pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
L'INDICE in oggetto è pubblicato in Scuola in Chiaro dove chi fosse interessato potrà visionare l'andamento dell'indice annuale e trimestrale degli anni precedenti cambiando l'anno scolastico di riferimento e relativo anno finanziario:
Indici di tempestività IC Trescore in Scuola In Chiaro
L’articolo 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede che oltre l’indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti le amministrazioni pubblichino anche l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
L'INDICE in oggetto è pubblicato in Scuola in Chiaro dove chi fosse interessato potrà visionare l'andamento dell'indice annuale e trimestrale degli anni precedenti cambiando l'anno scolastico di riferimento e relativo anno finanziario:
Indici di tempestività IC Trescore in Scuola In Chiaro
L’articolo 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede che oltre l’indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti le amministrazioni pubblichino anche l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
N.B insieme all'indice trimestrale dell'indice di tempestività si pubblica anche l'ammontare del debito.
Aggiornato il 01/07/2023