Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE BALNEARIO - BGIC883005

Whistleblowing

Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

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Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti e circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.

Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione e, proprio per tale motivo, l’ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele a garanzia della sua riservatezza, avendo altresì cura di proteggere il medesimo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, perpetrate a causa della segnalazione stessa.

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Rispetto ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni o attività presso le istituzioni scolastiche, la Delibera n. 416/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni di fatti che costituiscono illeciti di interesse generale per l’amministrazione scolastica.

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Il  Decreto  Legislativo  24/2023,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  63  del  15  marzo  2023, raccoglie  in  un  unico  testo  normativo  l’intera  disciplina  dei  canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti,  finalizzata  a  una  maggiore  tutela  del  whistleblower in  modo  che  lo  stesso  sia  maggiormente  incentivato all’effettuazione  di  segnalazioni  di  illeciti  nei  limiti  e  con  le  modalità  indicate  nel  decreto.  Il  decreto è  entrato  in  vigore  il  30  marzo  2023  e  le  disposizioni  avranno  effetto  a  partire  dal  15 luglio 2023: costituisce la più recente fonte normativa in materia, attuando nell’ordinamento italiano la Direttiva Europea n. 1937/2019, che sostituisce le disposizioni già previste dalla legge n. 179/2017 e dalla L. 190/2012 per il settore pubblico.  Le nuove disposizioni rafforzano le tutele vigenti in materia di riservatezza, raccomandando fortemente l’utilizzo di applicazioni web dotate di un protocollo di sicurezza crittografica, idoneo a garantire in modo rafforzato la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.

 

A tal fine, lUSR per la Lombardia si è dotato di apposita applicazione informatica, che garantisce la tutela della riservatezza dell’ identità del segnalante mediante apposito protocollo di crittografia utilizzato per le segnalazioni che pervengono tramite piattaforma informatica.

È possibile accedere all’applicazione al seguente link:  Whistleblowing

Informativa Privacy (pdf, 192 KB)

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INFORMAZIONI ULTERIORI

Il whistleblower è la  persona  che  segnala,  divulga  o  denuncia  all’Autorità  giudiziaria  o  contabile, violazioni  di  disposizioni  normative  nazionali  o  dell’Unione  europea  che  ledono  l’interesse pubblico  o  l’integrità  dell’amministrazione  pubblica  o  dell’ente  privato,  di  cui  è  venuta  a conoscenza  in  un  contesto  lavorativo  pubblico  o  privato.

Sono legittimate a  segnalare  le  persone  che  operano  nel  contesto  lavorativo  di  un  soggetto  del settore  pubblico  o  privato,  in  qualità  di:

  • Dipendenti pubblici;
  • Lavoratori subordinati di  soggetti  del  settore  privato;
  • Lavoratori autonomi che  svolgono  la  propria  attività  lavorativa  presso  soggetti  del  settore pubblico  o  privato;
  • Collaboratori, liberi professionisti e  consulenti  che  prestano  la  propria  attività  presso  soggetti del  settore  pubblico  o  privato;
  • Volontari e tirocinanti,  retribuiti  e  non  retribuiti;
  • Azionisti e persone  con  funzioni  di  amministrazione,  direzione,  controllo,  vigilanza  o rappresentanza.

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Le disposizioni  del  decreto  non  si  applicano  «alle  contestazioni,  rivendicazioni  o  richieste  legate  ad un  interesse  di  carattere  personale  della  persona  segnalante  che  attengono  esclusivamente  ai propri  rapporti  individuali  di  lavoro  o  di  impiego  pubblico,  ovvero  inerenti  ai  propri  rapporti  di lavoro  o  di  impiego  pubblico  con  le  figure  gerarchicamente  sovraordinate».

Quando  si  può  segnalare?

  •  Quando il  rapporto  giuridico  è  in  corso;
  • Quando il  rapporto  giuridico  non  è  ancora  iniziato,  se  le  informazioni  sulle  violazioni  sono  state  acquisite durante  il  processo  di  selezione  o  in  altre  fasi  precontrattuali;
  • Durante il  periodo  di  prova;
  • Successivamente allo  scioglimento  del  rapporto  giuridico  se  le  informazioni  sulle  violazioni  sono  state acquisite  prima  dello  scioglimento  del  rapporto 

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 

  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 

  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

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Quali sono  i  canali  di  segnalazione?

Canale interno: I  soggetti  del  settore  pubblico  cui  sia  fatto  obbligo  di  prevedere  la  figura  del  responsabile della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  di  cui  all’articolo  1,  comma  7,  della  legge  6 novembre  2012,  n.  190,  affidano  a  quest’ultimo,  anche  nell’ipotesi  di  condivisione,  la  gestione  del  canale di  segnalazione  interna. 

Con la  Delibera  n.  416/2016,  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha individuato nel  Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale  il  Responsabile  della  prevenzione  della corruzione  per  le  istituzioni  scolastiche,  cui  vanno  inviate  le  segnalazioni  di  fatti  che  configurano  ipotesi di  corruzione,  limitatamente  alle  scuole.

Canale  esterno:  L’Autorità  competente  per  le  segnalazioni  esterne è  l’ANAC. Whistleblowing - www.anticorruzione.it

tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/

Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 

La scelta del  canale  di  segnalazione  non  è  rimessa  alla  discrezione  del  whistleblower  in  quanto  in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno  e,  solo  al  ricorrere  di  una  delle  condizioni  di  cui  all’art.  6 (canale  interno  non  previsto,  non  attivo  o  non  conforme;  la  segnalazione  al  canale  interno  non  ha  avuto seguito;  il  segnalante  ha  fondati  motivi  di  ritenere  che  alla  segnalazione  interna  non  sarebbe  dato  efficace seguito  o  che  ci  sia  rischio  di  ritorsione;  il  segnalante  ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  la  violazione  possa costituire  un  pericolo  imminente  o  palese  per  il  pubblico  interesse),  è  possibile  effettuare  una  segnalazione esterna.

La segnalazione  interna  presentata  ad  un  soggetto  diverso  da  quello  indicato  è  trasmessa,  entro sette giorni dal  suo  ricevimento,  al  soggetto  competente,  dando  contestuale  notizia  della  trasmissione  alla  persona segnalante.

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Come funziona?

Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione, usando questo moduloscrivendo:

  • alla casella di posta drlo.prevenzionecorruzione@istruzione.it;
  • al Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite il servizio postale. In questo caso Nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.

In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Scelta del canale di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 

  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

  •  la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 

Interesse pubblico

Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
 

CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE

Ragionevolezza

  • Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

Aggiornato il 27/11/2023

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whistleblowing - indicazioni operative-segnalazione tramite piattaforma informatica27-11-2023REGISTRO PROTOCOLLO
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