AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
D.lgs 33/2013 Articolo 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
| Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.74, comma 4 del D.Lgs 150/2009 è esclusa la costituzione degli Organi Indipendenti di Valutazione. Le funzioni dell'OIV, limitatamente alle attestazioni dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.1, comma 562, della Legge 197/2022, |