Nuvola
IC ALBIATE E TRIUGGIO - MBIC82900X

Prevenzione della Corruzione

Articolo 10, comma 8, lett. a) del D.Lgs. 33/2013 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione.

A seguito del D.M. 325 del 26/5/2017, a decorrere dal primo giugno 2017 sono stati individuati quali Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), per tutte le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali o i Dirigenti ad essi preposti. 
In attuazione di tale disposizione, il RPCT dell’Istituto è:
 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)
Direttore Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Dott.ssa Luciana Volta
Tel. 02 568 083 72 – 02 568 168 04
Fax dell’ufficio 02 574 627 204

 

Referente della Prevenzione della Corruzione
Ufficio Scolastico Territoriale per Monza e la Brianza
Dott.ssa Vincenza Maria Berardi
Via Grigna,13 - 20900 Monza
tel. 039 97 18 201
email: usp.mb@istruzione.it
 
Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per l’area di rispettiva competenza:
  • sono tenuti al rispetto degli obblighi previsit dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi;
  • svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera attività ministeriale;
  • coadiuvano il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;
  • segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di afferenza;
  • osservano le misure contenute nel PTPC (articolo 1, co.14, L. 190/2012);
  • sostituiscono il DS, Responsabile della trasparenza, qualora questi non si pronunci in ordine alla richiesta di accesso civico.
 
Responsabile della Trasparenza 
Responsabile della pubblicazione dei dati
Dott.ssa Tiziana Mezzi (Dirigente Scolastica)
Via J.F. Kennedy 9 - 20844 - Triuggio (MB)
Tel. + 39 0362 970161

 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025_Revisione 24 marzo 2023

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lombardia - 2021/2023 (ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012 e del D. Lgs. 97/2016)
 
 
 
 
 

ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità:
 

DELIBERA ANAC N. 203 DEL 17 MAGGIO 2023

DELIBERA ANAC N. 201 DEL 13 APRILE 2022

DELIBERA ANAC N. 294 DEL 13 APRILE 2021

DELIBERA ANAC N. 1310 DEL 28 DICEMBRE 2016

 

ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39

Accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico:

"non è stato ricevuto alcun atto di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013". 

 

 

WHISTLEBLOWER

Procedure e modalità per le segnalazioni di illecito.

Cosa è il whistleblowing?

Il whistleblowing è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Lombardia (punto 5.5).

Dal 15 luglio 2023 è in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che raccoglie, in un unico testo normativo, l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (“informatore”), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il whistleblower, pertanto, è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • Dipendenti pubblici
  • Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato
  • Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Cosa si può segnalare

Si possono segnalre comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Quando si può segnalare?

  • Quando il rapporto giuridico è in corso
  • Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
  • Durante il periodo di prova
  • Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Si applica anche al mondo scolastico?

Sì. Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Come funziona e quali sono i canali di segnalazione

I canali con i quali possono essere effettuate le segnalazioni sono:

1. Canale interno: I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nell’ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna.

Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

2. Canale esterno: L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è ANAC Whistleblowing

3. Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

4. Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto, in via prioritaria, è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione, usando un modulo specifico (modulo per whistleblowing)scrivendo:

  • alla casella di posta  drlo.prevenzionecorruzione@istruzione.it;
  • al Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite il servizio postale. In questa eventualità, nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.

In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Cosa non rientra nel whistleblower?

Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

4 risultati
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RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA LOMBARDIA - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL RPCT NELL’ANNO 202215-09-2023REGISTRO PROTOCOLLO
MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI_ WHISTLEBLOWING DAL 15 LUGLIO 2023_D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 2412-07-2023REGISTRO PROTOCOLLO
WHISTLEBLOWING_DETERMINAZIONE ANAC N. 6 DEL 28 APRILE 2015 - LINEE GUIDA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)04-06-2023ALBO PRETORIO
PATTO DI INTEGRITÀ16-11-2022REGISTRO PROTOCOLLO
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