ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" - PSIC822008

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Attribuzioni e competenze 

Il Consiglio d’Istituto e le sue attribuzioni Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei consigli d’intersezione, interclasse, classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, nelle seguenti materie:

a) Adozione del Piano dell’offerta Formativa;

b) Adozione del Programma Annuale e Conto Consuntivo, secondo quanto previsto dal Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n. 129/2018;

c) Adozione del Regolamento Interno;

d) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;

e) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

f) Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività para-inter ed extra scolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;

g) Promozione di contatti con altre scuole;

h) Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative;

i) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’Istituto;

j) Concessione dei locali scolastici;

k) Criteri relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme in materia delle Istituzioni Scolastiche, D.P.R. n.275, 8 marzo 1999

l) Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle Leggi e dai Regolamenti, alla sua competenza.

Elegge i suoi rappresentanti (1 genitore e 1 docente) nel Comitato di Valutazione.

Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto

  1. Il Consiglio d’Istituto dell’I C “Marco Polo” di Lucrezia di Cartoceto è composto da 19 membri – il Dirigente Scolastico – 8 rappresentanti del corpo docente – 8 rappresentanti dei genitori degli alunni – 2 rappresentanti del personale ATA Le riunioni sono disciplinate dalle norme di legge e dal presente regolamento.
  2. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il C.I.
  3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa. Il C.I. può deliberare anche di eleggere un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
  4.  Il presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva.
  5.  Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
  6. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. 9.  Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
  7. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto del testo delle deliberazioni adottate.
  8.  L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a quindici giorni. 
  9. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
  10.  Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.
  11. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è invitato a partecipare alle sedute senza potere di voto.
  12. Attribuzioni del Presidente 1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione collegiale e democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: a) convoca il Consiglio, presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per regolare lo svolgimento dei lavori; b) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola; c) ha facoltà di prendere contatti con i presidenti di altri organi collegiali, con i rappresentanti degli Enti Locali e con altre associazioni presenti nel territorio; d) di svolgere tutte le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti. Ha diritto di disporre dei servizi di segreteria nei limiti delle esigenze di servizio e di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio con le relative documentazioni con l’esclusione di quelle coperte dal segreto d’ufficio. 2. In caso di impedimento o di assenza del presidente, ne fa le veci il vicepresidente o, in mancanza di quest’ultimo, il consigliere più anziano d’età. Diritti e doveri dei Consiglieri 1.  2.  Ogni consigliere ha diritto alla consultazione degli atti che gli consentono di ottenere notizie ed informazione utili all’espletamento del suo mandato. E’ vietato ai consiglieri intraprendere iniziative personali a nome del Consiglio, comunque riguardanti la comunità scolastica, senza averne preventivamente informato il Presidente del Consiglio e della Giunta.
  13. La Giunta Esecutiva Il Consiglio d’Istituto, nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori Membri di diritto della Giunta sono il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge le funzioni di segretario della Giunta. Attribuzioni e competenze della Giunta esecutiva 1. La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell’attività del Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 del D.L. n. 297/94 : 2. – Predispone la relazione sul Programma Annuale; – Propone il Programma Annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto; – Propone l’ordine del giorno del Consiglio di Istituto; – Propone le modifiche al Programma Annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Su richiesta è consentita la partecipazione ai lavori della giunta al Presidente del Consiglio di Istituto.
  14. Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva
  15. 1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori.
  16. 2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
  17. 3. Ai lavori della Giunta viene invitato ad assistere il Presidente del Consiglio. 

Aggiornato il 13/06/2026