Nuvola
I.C. FALCONE E BORSELLINO - APIC82100R

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Art. 38, comma 1, del D.Lgs 33/2013 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall’art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni (FAQ in materia di trasparenza -ANAC). La presente sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non realizzano le opere pubbliche di cui all’Art. 38 del D.L.vo 33/2013.