Nuvola
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.ANTONIETTI" - BSIS008004

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dlgs 33/2013 - Articolo 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».


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Dati per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:
"giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi
"data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria
"data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche)
"importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Non rientra nella anzidetta definizione di "importo dovuto" l'imposta sul valore aggiunto - IVA, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment'', di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, ricorrendone i presupposti, pone a carico della pubblica amministrazione committente - a far data dal 1° gennaio 2015, fatte salve le 2/8 • 'f 'MEF - RGS - Prot. 59216 del 22/07/2015 precisazioni esposte nelle circolari diramate dall'Agenzia delle entrate, n. l/E e n. 15/E, rispettivamente del 9 febbraio e del 13 aprile 2015 1, alle quali si rimanda - l'obbligo di versamento dell'IVA esposta in fattura dal fornitore.
 
Come leggere l'indicatore
Se l'indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.
Se l'indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza.