Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO - CRIC82100Q

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

l decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa pagina accoglierà, progressivamente, le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.
La delibera ANAC 430/2016 ha disciplinato le sottosezioni di amministrazione trasparente ed i relativi obblighi di pubblicazione per le Istitutuzioni Scolastiche.
Il testo del decreto è scaricabile dal seguente link: decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
L'Ufficio Relazioni con il pubblico accoglie le proposte dei cittadini per migliorare la chiarezza dei contenuti. Le osservazioni vanno inviate a CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT.  Il numero di telefono di riferimento è 0372 28228 - 30380.
Responsabile della trasparenza è il Dirigente Scolastico.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Dlsg 33/2013 - Articolo 47 Sanzioni per casi specifici

1 - La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2 - La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3 - Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.