Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO - CRIC82100Q

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

l decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa pagina accoglierà, progressivamente, le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.
La delibera ANAC 430/2016 ha disciplinato le sottosezioni di amministrazione trasparente ed i relativi obblighi di pubblicazione per le Istitutuzioni Scolastiche.
Il testo del decreto è scaricabile dal seguente link: decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
L'Ufficio Relazioni con il pubblico accoglie le proposte dei cittadini per migliorare la chiarezza dei contenuti. Le osservazioni vanno inviate a CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT.  Il numero di telefono di riferimento è 0372 28228 - 30380.
Responsabile della trasparenza è il Dirigente Scolastico.

Accesso civico

Norme di riferimento: art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica  istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati: Dirigente scolastico
recapito telefonico: 0372 28228 – 0372 30380
PEO cric82100q@istruzione.it
PEC cric82100q@pec.istruzione.it

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Dott. ssa Filomena Bianco   AT Cremona

CONTATTI:
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – AT Cremona
Tel. 0372-4681
Pec: uspcr@postacert.istruzione.it
E-mail: usp.cr@istruzione.it

Accesso civico semplice 
L’accesso civico  (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo scaricabile in basso.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.
La richiesta può essere inviata tramite:
→ posta ordinaria all’indirizzo dell'Istituto
→ posta elettronica all’indirizzo e-mail dell'Istituto

Il Procedimento
Il responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.

Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Accesso civico generalizzato 

Per accesso civico generalizzato  (introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

  • La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato
  • La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente
  • La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica
  • La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali);
  • La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta.
  • Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

Il Procedimento
Il Dirigente provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.

 

 

Moduli per l'accesso civico

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (da inviare via mail a cric82100q@istruzione.it)

 

Moduli per l'accesso agli atti

Richiesta di accesso agli atti (da inviare via mail a cric82100q@istruzione.it)

Richiesta di appello al titolare del potere sostitutivo (da inviare via mail a cric82100q@istruzione.it)
La richista di appello  è compilabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

7 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
Registro degli accesso civico (semplice e generalizzato) primo semestre 202415-03-2024REGISTRO PROTOCOLLO
Registro degli accesso civico (semplice e generalizzato) secondo semestre 202324-10-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Registro degli accesso civico (semplice e generalizzato) primo semestre 202306-07-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Registro degli accesso civico (semplice e generalizzato) 1° semestre 202322-06-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Registro accessi documentali01-09-2022REGISTRO PROTOCOLLO
Registro degli accesso civico (semplice e generalizzato) - 2° semestre 202201-09-2022REGISTRO PROTOCOLLO
MODULO DI ISTANZA DI ACCESSO CIVICO E RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE20-03-2017REGISTRO PROTOCOLLO
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