Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO N 3 FELISSENT TREVISO - TVIC87200N

Il comma 1 dell’art. 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale. Con Circolare n. 3 del 17/07/2009 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha anche fornito istruzioni sulle modalità di applicazione della norma.
In questa sezione sono quindi pubblicati i dati richiesti per ottemperare alle disposizioni normative.

Tassi di assenza e presenza del personale  

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La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche.

Le istituzioni scolastiche non hanno ricevuto, al momento, precise indicazioni di comportamento in merito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione: pertanto, non risultano tenute alla sua predisposizione.

 Per stendere il programma triennale occorre fare riferimento a:

Dirigenti cessati

Art 14, c. 1, 1bis e 2 d.lgs n 33/2013   1) Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se  non di carattere elettivo, di livello  statale  regionale  e  locale,  lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i  seguenti  documenti ed informazioni:    a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;    b) il curriculum;    c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;    d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;    e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;    f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.    1-bis) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  dati  di  cui  al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione,  di direzione  o  di  governo  comunque  denominati,  salvo   che   siano attribuiti  a  titolo  gratuito,  e  per  i  titolari  di   incarichi dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza procedure pubbliche di selezione.  2) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal  conferimento dell'incarico e per  i  tre  anni  successivi  dalla  cessazione  del mandato  o  dell'incarico  dei  soggetti,   salve   le   informazioni concernenti  la  situazione  patrimoniale  e,  ove   consentita,   la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla  cessazione  dell'incarico  o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti  sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.