Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO N 3 FELISSENT TREVISO - TVIC87200N

Il comma 1 dell’art. 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale. Con Circolare n. 3 del 17/07/2009 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha anche fornito istruzioni sulle modalità di applicazione della norma.
In questa sezione sono quindi pubblicati i dati richiesti per ottemperare alle disposizioni normative.

Tassi di assenza e presenza del personale  

Accesso al sito MIUR "Scuola in chiaro"

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche.

Le istituzioni scolastiche non hanno ricevuto, al momento, precise indicazioni di comportamento in merito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione: pertanto, non risultano tenute alla sua predisposizione.

 Per stendere il programma triennale occorre fare riferimento a:

Informazioni ambientali

In ottemperanza all'art. 40 del D.lgs. 33/2013, è pubblicato il Decreto di Valutazione dei Rischi adottato dall'I.C. n. 3 Felissent.

 

Si segnala, contestualmente che

"L'istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: il proprietario e manutentore delle strutture è il Comune di xxxxxxxxxxxxx ed esso si occupa di tutti gli obblighi ambientali. La scuola redige invece il DVR di ciascun edificio.

Appunti utili DVR - D.lgs 19 agosto 2005, n. 195 Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cuiai punti 2) e 3);
b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto; d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;
e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche."

[Dal wiki di porteapertesulweb (USR Lombardia) aperto per un confronto sul tema Amministrazione trasparente nelle scuola].