Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE BALNEARIO - BGIC883005

Bandi di gara e contratti

lInk a BDNCP ( BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/?native_filters_key=nOcKhTGSW9yv0AU1hK598DPxgHtiselFr5j4_KoOLQn-cs-RgmP-0HoJsUzNVZIu

  • Per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell’art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

 

  • Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024: la trasparenza dei dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell’art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all’art. 28, co. 3 del nuovo codice

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Dlgs 33/2013 - Articolo 37, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

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Per facilitare la ricerca di tutte le procedure non legate al Codice degli Appalti, ma relative a prestazioni d'opera occasionale per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa e quindi regolate dal Codice Civile art. 2222, si pubblicano in questa sezione anche gli esiti  degli avvisi di selezione relativi.

Diversamente tutti gli esiti delle procedure legate al Codice degli Appalti sono pubblicati negli Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

Aggiornato il 29/01/2024