AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Procedimenti ad istanza
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Per i procedimenti ad istanza di parte: atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni; uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
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Contatto telefonico al numero 0382-467325; il risponditore automatico fornisce le indicazioni necessarie per selezionare l'ufficio competente per il procedimento di interesse.
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Posta elettronica istituzionale all'indirizzo pvic82500d@istruzione.it; le comunicazioni pervenute saranno protocollate e assegnate dall'Ufficio Protocollo al responsabile del procedimento o all'ufficio competente.
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Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo pvic82500d@pec.istruzione.it; le istanze e le comunicazioni ricevute saranno protocollate e smistate dall'Ufficio Protocollo ai competenti responsabili del procedimento.
Link di accesso ai servizi online
Registro elettronico (per servizi rivolti a studenti e famiglie)
ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - REGOLAMENTO
MODULISTICA ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, gli interessati possono esercitare i diritti di partecipazione al procedimento mediante la presentazione di memorie scritte, documenti, osservazioni e richieste di accesso agli atti nei casi e con le modalità previste dalla legge. [normattiva.it], [gazzettaufficiale.it]
Nel corso del procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, gli interessati possono avvalersi degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dall'ordinamento, tra cui:
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istanze, osservazioni e memorie procedimentali ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge n. 241/1990;
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richiesta di riesame, nei casi previsti dalla normativa vigente;
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ricorso amministrativo agli organi competenti, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge;
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ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente entro i termini di legge;
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi e nei termini previsti dall'ordinamento. [normattiva.it], [gazzettaufficiale.it]
Nei casi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto o di inerzia dell'Amministrazione, l'interessato può attivare il potere sostitutivo individuato dall'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, secondo le modalità indicate nella presente sezione. [normattiva.it], [gazzettaufficiale.it]
Per i procedimenti relativi all'accesso civico semplice e generalizzato, gli interessati possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e avvalersi delle ulteriori forme di tutela previste dal D.Lgs. n. 33/2013. [anticorruzione.it], [normattiva.it]
Per i procedimenti concernenti il trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonchè proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o ricorso all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. [normattiva.it]
Le modalità di attivazione delle diverse forme di tutela sono disciplinate dalla normativa di settore applicabile a ciascun procedimento e sono rese disponibili dagli uffici competenti su richiesta dell'interessato.
Aggiornato il 17/11/2025